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mercoledì 21 aprile 2010

Malasanità:come difendersi,risarcimenti,consenso informato,dottori moelsti e altro

Difendersi dalla "malasanità"

Il paziente-danneggiato deve limitarsi a provare il contratto con il sanitario, l'aggravamento della malattia o l'insorgenza di nuove patologie



Responsabilità medica: una volta tanto è il sanitario, e non il paziente, a rimanere con l’amaro in bocca. Perché la prova dell’assenza della colpa grava sempre sul “camice bianco”, il quale deve dimostrare che la prestazione professionale è stata eseguita in modo diligente e che gli esiti peggiorativi sono stati determinati da un evento imprevisto e imprevedibile. È quanto emerge dalla sentenza 764/09 emessa dal Tribunale di Piacenza.

Il caso
E' stato accolto il ricorso di una donna che chiedeva al medico il risarcimento dei danni patrimoniali e non subiti in seguito a un intervento chirurgico di blefaroplastica mal eseguito e comunque posto in essere senza prima aver raccolto il consenso informato della paziente.
Il Tribunale ricorda la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il creditore deve soltanto provare la fonte del suo diritto (negoziale o legale che sia) limitandosi semplicemente ad allegare la circostanza dell’inadempimento della controparte; è invece il debitore convenuto - sottolineano gli “ermellini” - a essere gravato dall’onere della prova del fatto estintivo della pretesa altrui, costituito dall’avvenuto adempimento.
Il principio secondo cui una volta provata dal creditore l’esistenza di un diritto destinato a essere soddisfatto, grava sul debitore l’onere di provare l’esistenza del fatto estintivo costituito dell’adempimento opera anche nel caso in cui il creditore agisca per la risoluzione o per il risarcimento del danno oltre che nell’ipotesi in cui agisca per l’adempimento. Il paziente danneggiato che chiede il risarcimento - spiegano i giudici di legittimità nella sentenza 577/08 - deve limitarsi a provare il contratto con la struttura sanitaria (o il “contatto sociale” con il medico), l’aggravamento della malattia o l’insorgenza di una nuova patologia. All’ammalato-creditore basterà allegare un inadempimento del debitore che sia “qualificato”, cioè astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato: starà poi al debitore dimostrare che l’inadempimento non c’è stato o che, pur esistendo, esso non è stato rilevante sotto il profilo eziologico.continua a leggere


La Stampa.it

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