Le persone danneggiate dalle vaccinazioni hanno diritto ad un indennizzo. Con decreto ministeriale del 21 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 13 gennaio 2010, sono stati fissati i criteri necessari alla formazione delle graduatorie necessarie all'applicazione dei benefici stessi.
Per effetto della legge n. 210/92 chiunque abbia riportato lesioni o infermità come effetto di vaccinazioni obbligatorie (per legge o per ordinanza) di una autorità sanitaria italiana e abbia subito per questo una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato. Ulteriori benefici sono stati poi introdotti dalla legge n.229/05.
Per effetto della legge n. 210/92 chiunque abbia riportato lesioni o infermità come effetto di vaccinazioni obbligatorie (per legge o per ordinanza) di una autorità sanitaria italiana e abbia subito per questo una menomazione permanente della integrità psico-fisica, ha diritto ad un indennizzo da parte dello Stato. Ulteriori benefici sono stati poi introdotti dalla legge n.229/05.
Modalità operative
Con le ultime modifiche si è stabilito che il Ministero provveda alla corresponsione dell'indennizzo aggiuntivo e dell'assegno una tantum previsti dalla legge n. 229/2005, nonché alla formazione di una graduatoria, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze degli aventi titolo, accompagnato dai parametri correttivi della gravità dell'affezione o della difficoltà economica degli stessi e dei loro nuclei familiari, in base all’indicatore economico ISEE.http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/famiglia-successioni/news/articolo/lstp/235852/
Con le ultime modifiche si è stabilito che il Ministero provveda alla corresponsione dell'indennizzo aggiuntivo e dell'assegno una tantum previsti dalla legge n. 229/2005, nonché alla formazione di una graduatoria, sulla base del criterio cronologico di presentazione delle istanze degli aventi titolo, accompagnato dai parametri correttivi della gravità dell'affezione o della difficoltà economica degli stessi e dei loro nuclei familiari, in base all’indicatore economico ISEE.http://www3.lastampa.it/i-tuoi-diritti/sezioni/famiglia-successioni/news/articolo/lstp/235852/
Nessun commento:
Posta un commento